Sanzione penale per il gestore del b&b che non comunica le generalità degli ospiti

Sanzione penale per il gestore del b&b che non comunica le generalità degli ospiti
09 Giugno 2017: Sanzione penale per il gestore del b&b che non comunica le generalità degli ospiti 09 Giugno 2017

IL CASO. Protagonista della vicenda la titolare di un b&b, che era stata condannata dal Tribunale di Savona alla pena dell’ammenda, perché ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 109 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per aver omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti, entro le ventiquattrore successive al loro arrivo.

Aveva, quindi, proposto appello (poi qualificato come ricorso per cassazione) avverso la succitata sentenza, lamentando come il Giudice di primo grado non avesse considerato “che l’imputata non aveva svolto attività qualificabile come affittacamere, ma quale attività non imprenditoriale di bed and breakfast, non soggetta alla normativa di cui al T.u.l.p.s.”.

LA SENTENZA. La Cassazione penale, con sentenza n. 23308/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, anzitutto replicando come l’assunto della ricorrente fosse “genericamente formulato ed assertivo, perché basato soltanto sull’affermazione di tale postulato, non illustrato nelle ragioni giustificative e negli elementi fattuali che dovrebbero dimostrarlo” (precisamente, “dimensioni della struttura”, “modalità della sua gestione”, “ragioni giuridiche della pretesa esenzione dall’obbligo di comunicazione”).

Ha, poi, colto l’occasione per ripercorrere i “reiterati interventi di modifica” che hanno interessato “le disposizioni di cui all’art. 109 T.U.L.P.S.”.

In particolare, “dopo l’introduzione di testi normativi che avevano inciso sull’apparato sanzionatorio, quali il D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 4, che aveva modificato l’art. 109, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera ed il successivo D.L. n. 97 del 1995, conv. L. n. 203 del 1995 … che aveva introdotto un’unica sanzione amministrativa con conseguente depenalizzazione della violazione, la L. 29 marzo 2001, n. 135 ha riscritto per intero l’art. 109 TULPS”, ciò che, tuttavia, non aveva “comportato la previsione di alcuna sanzione, né penale, né amministrativa, determinando in tal modo il rinvio alla pena disposta dall’art. 17 TULPS”.

La Cassazione ha, quindi, individuato gli ultimi due interventi modificativi nel D.Lgs. n. 79 del 2011 (che ha abrogato la L. n. 135/2001) e nel D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 che, all’art. 40, comma 1, ha previsto la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie ex art. 109 T.U.L.P.S, modificando il solo comma 3 di tale disposizione, nel seguente modo: “3. Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informativi o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

Il Giudice di legittimità ha, pertanto, confermato la decisione del Tribunale di primo grado, il quale, “in modo del tutto corretto”, aveva rilevato che “la norma precettiva [l’art. 109 T.U.L.P.S.] non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità, perché assoggetta i proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore”, adempimento che nel caso di specie non era, invece, stato effettuato.

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